Nota di presa in carico omessa senza nullità
Ma la situazione del contribuente è sempre compromessa
Nel sistema degli accertamenti esecutivi, il soggetto deputato alla riscossione, nel momento in cui riceve la somme da riscuotere dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate o ente locale), ne deve dare notizia al contribuente mediante apposita informativa.
Ciò è previsto dall’art. 29 comma 1 lettera b) del DL 78/2010 per imposte sui redditi, IVA e IRAP nonché dall’art. 1 comma 792 lett. c) della L. 160/2019 per la fiscalità locale.
Con l’eccezione del caso in cui non sia stato notificato l’accertamento esecutivo, tale nota di presa in carico non può ritenersi impugnabile: se si ragionasse diversamente, si eluderebbe la ratio legis che ha spinto all’introduzione del modello degli accertamenti esecutivi, la cui principale caratteristica è il venir meno di un
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