Riduzione contrattuale dell’imposta sulle assicurazioni con impatto sul dovuto
Anche la dichiarazione dell’imposta sulle assicurazioni è emendabile
L’imposta sulle assicurazioni può ritenersi effettivamente dovuta solo all’esito della liquidazione annuale e i versamenti operati in corso d’anno sulla base dei premi assicurativi incassati sono per definizione provvisori ed emendabili, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 4 della L. 1216/1961.
È questo l’importante principio affermato dalla C.T. Prov. di Roma nella sentenza n. 3739/2020, in relazione alla corretta interpretazione della legge che disciplina l’imposta sulle assicurazioni, nella parte in cui stabilisce che le imposte “divengono applicabili a misura che, in Italia od all’estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorché questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito
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