La finalità sanitaria giustifica l’agevolazione IVA della fornitura
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito i chiarimenti forniti con la circ. n. 26/2020, secondo cui l’agevolazione IVA ex art. 124 del DL 34/2020 compete per le cessioni con finalità sanitaria aventi a oggetto i beni indicati nel comma 1 della norma, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’art. 16 comma 3 del DPR 633/72.
Pertanto, l’imposta con aliquota ridotta nella misura del 5% non è applicabile, ai sensi dell’art. 124 del DL 34/2020, alle forniture di “guanti pluriuso in lattice, in vinile e in nitrile” per la pulizia della casa.
È quanto chiarito con la risposta a interpello n. 213 pubblicata ieri, 26 marzo 2021, nella quale si precisa che, onde individuare i beni agevolabili, occorre indagare se gli stessi, oltre a rientrare nei codici TARIC espressamente individuati dall’ADM, abbiano caratteristiche idonee a garantirne l’utilizzo per la “finalità sanitaria” di contrasto alla diffusione del COVID-19 e delle pandemie in genere.
Viceversa, il trattamento IVA agevolativo previsto dall’art. 124 del DL 34/2020 è confermato per le forniture di attrezzature medicali – nello specifico, ventilatori polmonari – rese, con la formula del noleggio, a favore di una società incaricata dalla Regione “di provvedere all’approvvigionamento dei farmaci e delle attrezzature funzionali al contenimento dell’emergenza sanitaria”.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate che, sempre ieri, nella risposta a interpello n. 218, ha ricordato come, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del DPR 633/72, tale tipologia di prestazioni di servizi sia soggetta a IVA con la stessa aliquota stabilita per le cessioni dei beni in commento, in quanto dipendenti da contratti di “... locazione finanziaria di noleggio e simili”.
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