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Tassazione separata per le indennità derivanti da contrattazione collettiva integrativa

/ REDAZIONE

Mercoledì, 14 aprile 2021

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Ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata è sufficiente che in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, anche decentrato, l’erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono, ciò indipendentemente dalla natura degli stessi e dalla complessità dell’iter di liquidazione. Lo ha ribadito ieri l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 243.

Nel caso oggetto di interpello il Ministero istante aveva assoggettato a tassazione ordinaria le indennità corrisposte nel 2020 per prestazioni lavorative relative al 2019, in esecuzione dell’“Accordo di contrattazione collettiva integrativa a livello di Amministrazione relativo alla distribuzione del Fondo risorse decentrate (FRD) per l’anno 2019” (sottoscritto nel 2020).

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia ritiene che dette indennità, connesse a prestazioni lavorative relative al periodo d’imposta 2019, siano da assoggettare a tassazione separata, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR, dato che sono state corrisposte nel periodo d’imposta successivo (ovverosia il 2020) rispetto a quello di maturazione (2019), per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione dell’Accordo in argomento. Il ritardo nella corresponsione è dovuta infatti al sopraggiungere di una causa giuridica che costituisce presupposto per l’applicazione della tassazione separata, senza che sia necessaria l’analisi delle ragioni che hanno determinato l’erogazione nel periodo d’imposta successivo.

Infine, conclude l’Agenzia, il ritardo è da considerarsi fisiologico nel caso della corresponsione in un anno successivo dell’indennità prevista dalla legge antecedente la maturazione (o contratto sottoscritto prima della maturazione) a favore del proprio personale in base alle presenze e all’attività lavorativa dell’anno precedente. Di conseguenza tale indennità è assoggettata a tassazione ordinaria.

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