Errori contabili con dichiarazioni integrative ACE
La risposta a interpello n. 279 di ieri, 21 aprile 2021, conferma l’impostazione contenuta nella Relazione al DM 3 agosto 2017 in merito alle conseguenze, in termini di ACE, della correzione degli errori contabili rilevanti (nella fattispecie, riferiti alla contabilizzazione e all’ammortamento dell’avviamento).
Si conferma, infatti, che in tali casi occorre rideterminare la base ACE, con apposite dichiarazioni integrative, dei periodi d’imposta ancora emendabili interessati, ricostruendo la base imponibile come se l’errore non fosse mai stato commesso.
La risposta evidenzia che il limite del patrimonio netto (importo massimo della base ACE agevolabile a norma dell’art. 11 del DM 3 agosto 2017) va determinato in base alle mere risultanze contabili.
Nel caso esaminato, in cui la correzione dell’errore contabile è avvenuta nel 2019, occorre prendere a riferimento il patrimonio netto al 31 dicembre 2019, tenendo conto delle sue variazioni dovute alla correzione dell’errore.
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