Equo compenso da estendere a qualsiasi accordo del professionista con un diverso committente
Il CNDCEC ha lanciato ieri un appello affinché si prenda atto della necessità di estendere la disciplina dell’equo compenso, oggi applicabile solo nella contrattazione massiva tra professionista e contraenti forti come banche e assicurazioni o tra professionista e Pubblica Amministrazione, anche a un qualsiasi accordo del professionista con un diverso committente.
La richiesta è arrivata alla vigilia della ripresa, in Commissione Giustizia della Camera, dell’esame dei contenuti dell’AC 301 (Meloni) e delle abbinate proposte AC 1979 (Mandelli) e AC 2192 (Morrone) sul tema dell’equo compenso.
“I lavori della Commissione che ripartiranno domani (oggi, ndr) – ha commentato ieri il Presidente nazionale di categoria, Massimo Miani – rappresentano indubbiamente un’importante occasione a disposizione del legislatore, per contribuire al miglioramento della vigente disciplina della tutela dell’equo compenso assicurando una maggiore coerenza tra questa e i principi di tutela del lavoro, di derivazione costituzionale e codicistica”.
L’intervento del 2017 che, dopo l’abrogazione delle tariffe minime nel 2012, ha introdotto norme a tutela di un equo compenso, secondo Miani “è apparso più che apprezzabile in quanto segno della presa di coscienza, da parte del legislatore, del fatto che la mancanza di norme tariffarie di riferimento si è ripercossa negativamente sia sulle categorie professionali, sia sul mercato”, ma le disposizioni attualmente vigenti non appaiono ancora sufficienti a “garantire effettivamente la tutela del principio dell’equo compenso” in ogni situazione e nei confronti di qualsiasi cliente.
Da questo punto di vista, aggiunge il Vicepresidente del CNDCEC Giorgio Luchetta, “è fortemente indicativo che tutti i Ddl. attualmente all’esame della Commissione della Camera abbiano proposto, seppur in termini diversi, un significativo ampliamento dell’ambito applicativo della disciplina, sia attraverso il superamento della nozione di cliente forte, sia tramite il riferimento a tipologie di accordo diverse dalle convenzioni unilateralmente predisposte”.
“Il nostro auspicio – ha concluso – è che il legislatore dia finalmente concreta attuazione ai principi costituzionali e codicistici in materia di tutela del lavoro estendendo la disciplina di tutela dell’equo compenso a ogni tipo di accordo intercorrente tra professionista e cliente”.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41