Fatture soggettivamente inesistenti anche senza vantaggio per l’emittente
Il profitto conseguito dalla società che le «utilizza» deve tenersi distinto da quello, solo eventuale, dell’ente emittente
Il reato di emissione di fatture soggettivamente inesistenti (art. 8 del DLgs. n. 74/2000) permette all’ente destinatario che le utilizza inserendole nella propria contabilità (art. 2) di conseguire un ingiusto profitto, ma non richiede necessariamente per la sua sussistenza un analogo vantaggio patrimoniale. Il principio è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 16353 depositata ieri.
La vicenda riguardava un complesso meccanismo criminoso, protrattosi per più anni con identico modus operandi, finalizzato all’acquisto e alla rivendita di ingenti quantitativi di carburante soggetto ad agevolazione per l’impiego in agricoltura, ma in realtà destinato ad usi gravati da maggiore imposta (in particolare, autotrazione), ottenendo, in tal modo, un ingiusto profitto conseguente
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