Le deduzioni difensive obbligano a emettere l’atto di irrogazione
Non è possibile notificare un secondo atto di contestazione
La contestazione delle sanzioni amministrative può avvenire in tre modi: l’atto di contestazione separata (per le sanzioni non collegate al tributo), l’irrogazione unitamente all’atto di recupero del tributo (per le sanzioni collegate al tributo), l’irrogazione mediante ruolo (per gli omessi/tardivi versamenti).
Visto il tenore dell’art. 17 del DLgs. 472/97, le sanzioni collegate al tributo devono, sotto pena di nullità, essere contestate unitamente al recupero dell’imposta, per evitare una duplicazione di procedimenti (quindi insieme all’avviso di accertamento, di liquidazione o di recupero del credito d’imposta).
Per il caso opposto (sanzione non collegata al tributo irrogata insieme all’atto di recupero, dove compaiono altri rilievi), si ...
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