Riscatto parziale per gli iscritti a fondi complementari con accordo aziendale
L’Agenzia delle Entrate chiarisce poi il trattamento fiscale dell’ulteriore riscatto per la quota residua contestuale al riscatto parziale
Con la risposta a interpello n. 330 pubblicata ieri, 11 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di adesione a un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, previsto dalla normativa emergenziale quale eccezione al divieto di licenziamento per motivi economici, il riscatto della posizione individuale esercitato dagli iscritti a un fondo di previdenza complementare rientra tra le ipotesi di riscatto parziale di cui all’art. 14 comma 2 lett. b) del DLgs. 252/2005.
Per effetto di tale disposizione gli statuti e i regolamenti, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, stabiliscono il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione ...
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