Ritardo nell’insinuazione per mancato avviso non imputabile al creditore
Il termine di insinuazione ultratardiva va determinato in concreto
In tema di ammissione al passivo fallimentare con domanda ultratardiva, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento (art. 92 del RD 267/42) integra una causa non imputabile del ritardo per il creditore, salva la facoltà per il curatore di provare, ai fini dell’inammissibilità dell’istanza, che questi abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso (cfr. Cass. n. 7109/2020; Cass. n. 4787/2020; Cass. n. 30760/2019; Cass. n. 10121/2019).
Nell’ipotesi di domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 del RD 267/42 (c.d. supertardiva o ultratardiva, cioè proposta oltre il termine, di legge o fissato dal tribunale, di cui al ...
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