Cessazione del rapporto di lavoro con effetti modesti nel regime forfetario
Gli ultimi documenti di prassi hanno ribadito che la cessazione deve intervenire nell’anno precedente
Una delle condizioni che preclude l’applicazione del regime forfetario si realizza per il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro (art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014). Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime agevolato.
Tale causa di esclusione, abrogata dalla L. 145/2018 e reintrodotta dalla L. 160/2019 a decorrere dal 2020, è stata interessata da alcuni recenti interventi ufficiali che ne hanno chiarito alcuni aspetti dubbi.
Pur in assenza di indicazioni specifiche, i redditi di lavoro dipendente e di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dovrebbero essere considerati facendo applicazione dei ...
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