Giudici in ordine sparso sulle udienze da remoto
In assenza di collegamento a distanza la difesa può chiedere la trattazione scritta
L’art. 27, comma 1 del DL 137/2020 prevede che fino al 31 luglio 2021 i presidenti delle Commissioni possano autorizzare con decreto lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali con collegamento da remoto.
Ancorché la norma non preveda un’istanza di parte, si ritiene che sia comunque onere della difesa chiedere il collegamento da remoto. L’udienza a distanza infatti, anche se autorizzata con decreto del presidente, di solito non viene disposta dalla Commissione, se le parti non abbiano previamente manifestato interesse alla trattazione orale. L’istanza deve quindi essere motivata e trasmessa in tempo utile affinché la segreteria possa disporre il collegamento da remoto.
Poiché l’art. 27, comma 1 stabilisce che la Commissione comunichi alle parti i dettagli del ...