Senza accordo sulla localizzazione dei proventi, troppa enfasi sulla minimum tax globale
Bisogna definire i nuovi parametri in base ai quali va individuato lo Stato di tassazione dei profitti
L’accordo tra i Paesi del G7 sull’istituzione della c.d. “minimum tax globale al 15%”, sui profitti delle multinazionali, sta raccogliendo dichiarazioni entusiastiche “senza se e senza ma”.
Premesso che è giusto celebrare un ritorno almeno formale degli Usa alle logiche del multilateralismo anche in ambito fiscale, dopo gli anni dell’amministrazione Trump, sarà opportuno avere chiaro che “di se e di ma” ce ne devono essere in abbondanza.
Innanzitutto, va detto con chiarezza che il cuore dell’accordo non è tanto l’aliquota minima del 15%, quanto la revisione dei criteri in base ai quali va individuato lo Stato di tassazione dei profitti per le c.d. “attività economiche digitali”, la cui natura mal si concilia con gli ordinari criteri di localizzazione fisica di sedi e stabilimenti che caratterizzano le “attività economiche fisiche”.
C’è o non c’è un impegno altrettanto chiaro e preciso, da parte di tutti i firmatari, USA compresi, a implementare i nuovi criteri di localizzazione dei profitti delle attività digitali le cui linee guida sono state tracciate già nel 2015 nella prima delle quindici azioni elaborate dall’OCSE nell’ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)?
Questo è ciò su cui dovrebbe essere fatta chiarezza politica e focalizzata l’attenzione, più che sull’aliquota.
Se sui criteri di localizzazione dei profitti siamo solo all’impegno alla loro revisione, senza già un punto di caduta individuato e definito come per l’aliquota, siamo ancora a “carissimo amico”.
L’ostruzionismo orgogliosamente sfoggiato (oltre che rigidamente praticato) dall’amministrazione Trump aveva reso impossibile includere nella Convenzione di Parigi del 2017 i nuovi criteri di localizzazione dei profitti derivanti dalle attività digitali, privando così l’aggiornamento multilaterale delle Convenzioni fiscali bilaterali tra i Paesi dell’OCSE della prima e forse più importante delle misure messe a punto nell’ambito dei BEPS.
Da questo ostruzionismo, era seguito il progetto Ue (risalente al 21 marzo 2018) di una digital tax europea che, nelle more di un accordo a livello globale, avrebbe applicato su suolo europeo quei criteri di localizzazione, applicando però una imposta solo del 3%, perché commisurata direttamente ai ricavi e non ai profitti al netto dei relativi costi.
Nonostante il fortissimo appoggio al progetto da parte della Commissione e del Parlamento europei, la digital tax Ue non ha visto concretamente la luce per la ferma opposizione di alcuni Stati membri in seno al Consiglio europeo.
Di qui la scelta di alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, di procedere in modo unilaterale, introducendo digital tax su base nazionale, seppur saldamente ancorate, sia nella misura del prelievo (3% sui ricavi) che nei criteri di localizzazione dei proventi, allo schema della proposta Ue, a sua volta ancorata alle conclusioni tecniche contenute nei BEPS.
La reazione degli Usa made in Trump è stata quella delle minacce ritorsive.
Oggi, gli Usa made in Biden tornano al tavolo delle trattative, ma è doveroso avere chiaro che, se non ci fosse già un accordo definito e blindato sui criteri di localizzazione dei proventi che saranno adottati, non è in alcun modo possibile assecondarlo rimuovendo da subito le digital tax che sono già applicabili (in Italia si applica già sui ricavi 2020 delle multinazionali), a fronte di un accordo che in tal caso sarebbe ancora tutto da scrivere, al di là del numeretto magico del 15% di cui quasi esclusivamente si parla.
Per gli Usa, che sono sede di gran parte delle multinazionali del digitale, concedere una tassazione minima globale, senza però concedere analoga certezza sui nuovi criteri da adottare per l’individuazione degli Stati di localizzazione dei proventi derivanti dalle attività economiche digitali, significherebbe non concedere praticamente nulla.
E per i suoi partner, specularmente, significherebbe non ottenere praticamente nulla.
In definitiva: bene l’avvio di questo processo globale, ma nessuno tocchi le digital tax sino a quando non è definito e immodificabile nei suoi elementi fondanti (che non sono l’aliquota, bensì i criteri di localizzazione).