Risarcimento del danno pensionistico non rinunciabile
Il relativo diritto per essere tale deve essere sorto alla data di sottoscrizione della transazione
La transazione, per essere valida, deve avere a oggetto diritti ben determinati o, comunque, individuabili, già maturati dal lavoratore e facenti parte, in quanto tali, del patrimonio dello stesso alla data della sottoscrizione dell’accordo. Specularmente, qualora con la transazione il lavoratore abbia dichiarato, in modo molto generico, di non avere più nulla a pretendere in relazione all’intercorso rapporto di lavoro, si è in presenza di mere clausole di stile, in cui non è possibile far rientrare diritti futuri e indisponibili di cui il lavoratore, al momento del perfezionamento dell’accordo, non aveva consapevolezza.
La Corte di Cassazione lo ha ricordato con la sentenza n. 15947, depositata ieri, 8 giugno 2021, in relazione al caso di un lavoratore che domandava il risarcimento ...
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