Presunzione di effettività di assistenza sindacale superabile
La giurisprudenza si è espressa in modo non sempre concorde
Il tema della validità delle conciliazioni stragiudiziali concluse in sede protetta, attraverso le quali le parti del rapporto di lavoro possono transigere le controversie insorte o prevenirle, ha interessato la giurisprudenza soprattutto sotto il profilo della assistenza sindacale prestata in favore del lavoratore, che, se carente, può consentire l’impugnazione dell’accordo.
A tal proposito si ricorda che per effetto dell’art. 2113 c.c. risulta possibile per il lavoratore impugnare le rinunzie e le transazioni che abbiano per oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c. entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o
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