Solo l’interesse esclusivo dei soci può escludere la responsabilità della società
La responsabilità 231 permane se la persona giuridica ha avuto un interesse anche solo concorrente
Il DLgs. 231/2001 prevede che il fatto, in grado di consentire il trasferimento di responsabilità dalla persona fisica all’ente, sia commesso nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica (art. 5 comma 1); precisando che la responsabilità cessa ove il fatto sia commesso nell’esclusivo interesse proprio o di terzi e cioè per un fine che non avvantaggia in alcun modo l’ente stesso (art. 5 comma 2). L’assenza di un interesse rappresenta dunque un “limite negativo” della fattispecie.
Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23300 del 15 giugno scorso, ha riconosciuto la responsabilità di una società per truffa ai danni dello Stato finalizzata ad ottenere un cospicuo finanziamento in conto capitale in assenza dei presupposti
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