Laboratori di analisi COVID-19 in via d’emergenza senza trasmissione dati al Sistema TS
Con la risposta a interpello n. 416 pubblicata ieri, 18 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un laboratorio autorizzato in via d’emergenza all’effettuazione di analisi per la ricerca del virus SARS-coV-2 non deve trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sostenute dai pazienti ai quali ha emesso fattura.
Nel caso di specie, un ente di diritto pubblico con compiti di sanità pubblica, veterinaria e alimentare, che svolge la propria attività tecnico diagnostica su animali, è stato autorizzato dalla Regione a utilizzare i propri laboratori per l’esecuzione dei test sulle persone per la ricerca del virus SARS-CoV-2, effettuando il prelievo dei campioni previa prescrizione medica e mediante l’utilizzo di personale sanitario (infermieri) fornito dalla Regione stessa, anche presso i c.d. “drive-in”.
L’autorizzazione a svolgere tale attività è avvenuta mediante un provvedimento regionale di urgenza valido per il solo periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Poiché tale struttura non sembra essere stata autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria o socio-sanitaria sugli esseri umani ai sensi degli artt. 8-ter e 8-quater del DLgs. 502/92, come invece richiesto dall’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014 e dal DM 2 agosto 2016, ne deriva che non abbia l’obbligo di trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dai pazienti su cui ha effettuato la diagnosi di virus SARS-coV-2.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41