Registro fisso sull’acconto nel preliminare di cessione quote
Per la Cassazione, la tassazione del preliminare non può eccedere quella del definitivo
Gli acconti corrisposti, al momento della stipula del contratto preliminare di cessione di quote di partecipazione in società, non scontano l’imposta di registro del 3% prevista dalla nota all’art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, bensì l’imposta di registro fissa, in quanto il contratto definitivo di cessione quote sconterà l’imposta di registro fissa (ex art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86). Non è ipotizzabile che il preliminare sia tassato in misura eccedente la tassazione prevista per il definitivo, posto che la sequenza preliminare-definitivo comporta un’unica manifestazione di capacità contributiva ai fini dell’imposta di registro.
L’importante principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia
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