Pene accessorie da determinare caso per caso nei reati di bancarotta
Congrua motivazione, proporzione e individualizzazione del trattamento sanzionatorio
Le pene “accessorie” sono misure afflittive, che, di regola, comportano una limitazione di capacità, attività o funzioni, aggravando la pena principale. Esse hanno una funzione special-preventiva, orientata alla obiettiva eliminazione di quelle condizioni che potrebbero consentire la “ricaduta” nel reato.
Nell’ambito del diritto penale-fallimentare, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 222/2018, ha dichiarato l’illegittimità della durata fissa delle pene accessorie previste dall’art. 216 comma 4 del RD 267/1942, nella parte in cui stabilisce che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa “per la durata di dieci anni” l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità
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