L’accertamento con adesione non stoppa l’integrativo
La valutazione dei «nuovi elementi» è soggetta ad ampia discrezionalità
Il legislatore ha previsto una serie di ipotesi in cui l’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria può essere reiterata entro i termini indicati agli artt. 43 del DPR 600/73 (ai fini delle dirette) e 57 del DPR 633/72 (ai fini IVA).
Su tutte, l’accertamento integrativo, ammissibile a condizione che siano pendenti i relativi termini decadenziali e a condizione che sia dimostrata la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (commi 3 delle due norme richiamate).
La giurisprudenza è spesso chiamata a dare una sua lettura al concetto di “nuovi elementi”.
Si veda la Cassazione 21 maggio 2020 n. 9337, che ha confermato la possibilità di notificare un nuovo accertamento sulla base di movimentazioni bancarie, con riferimento alla stessa annualità, rispetto a una
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41