Pagamenti per evitare il fallimento fuori dalla bancarotta preferenziale
La Cassazione, nella sentenza n. 29874/2021, ha precisato come l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale sia costituito dal dolo specifico.
Dolo ravvisabile quando l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri.
Peraltro, se il fallito provvede al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o uguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti effettuati e non già di qualsiasi altro credito.
Deve, invece, escludersi il dolo specifico quando l’imprenditore soddisfi taluni debiti al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimento o, comunque, nella certezza o nella fondata convinzione di riuscire a far fronte, anche se in un secondo momento, a tutte le posizioni debitorie. In tale ipotesi, infatti, manca l’intenzione di “favorire”, ossia il dolo specifico richiesto dalla norma.
In particolare, il dolo specifico è stato ritenuto non ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell’attività sociale o imprenditoriale e il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile.
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