La rinuncia all’eredità stoppa l’accertamento
Irrilevante la regola civilistica sulla possibilità di revocare la rinuncia
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l’erede – o gli eredi – che abbiano validamente rinunciato all’eredità non succedono nei rapporti tributari e, di conseguenza, non dovrebbero essere destinatari di atti impositivi (C.T. Reg. Lazio 1° febbraio 2011 n. 34/10/11, C.T. Reg. Reggio Calabria 20 luglio 2018 n. 2284/1/18 e Cass. 30 maggio 2018 n. 13639).
Ove ciò non avvenisse, colui che ha rinunciato all’eredità può ben impugnare il recupero dinnanzi al giudice tributario, costituendosi in giudizio al fine di ottenere una sentenza che lo dichiari estraneo al rapporto fiscale (Cass. 29 marzo 2017 n. 8053).
Dal mancato ricorso, dunque, non possono derivare effetti pregiudizievoli: l’atto non potrà fondare alcuna riscossione nei confronti di chi ha rinunciato (Cass. 3 novembre ...
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