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Impatriati in «smart» solo con attività prevalente in Italia

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 settembre 2021

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La risposta a interpello n. 621 di ieri, 23 settembre 2021, conferma che, per le prestazioni in regime di smart working, il reddito di lavoro dipendente si considera prodotto nello Stato in cui la persona è fisicamente presente, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro.

Conseguentemente, ove la persona lavori fisicamente in Italia per soli 76 giorni, e operi da un altro Stato da remoto per i rimanenti giorni lavorativi con lo stesso datore di lavoro, non possono competere le agevolazioni per gli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, vincolate alla prestazione dell’attività in via prevalente sul territorio italiano.

Queste conclusioni rimangono valide anche se il trasferimento temporaneo nell’altro Stato è determinato da policy aziendali dovute all’emergenza epidemiologica.

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