L’attenuante del pagamento del debito tributario si estende solo se anche il concorrente paga
La Cassazione, nella sentenza n. 35225/2021, ha precisato che, in tema di reati tributari commessi da più persone in concorso fra loro, ove uno solo dei concorrenti abbia provveduto all’integrale pagamento degli importi dovuti all’Erario, la circostanza attenuante di cui all’art. 13-bis del DLgs. 74/2000, partecipando dei caratteri dell’attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 c.p., non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, anche parzialmente, all’adempimento del debito tributario.
L’effetto premiale che discende dal disposto del ricordato art. 13-bis si configura come:
- una circostanza attenuante “speciale”, rispetto a quella comune di cui all’art. 62 n. 6 c.p.;
- “ad effetto speciale”, in quanto comporta la diminuzione della pena sino alla metà;
- “estrinseca”, poiché è integrata da un comportamento diverso e temporalmente successivo rispetto a quello caratterizzante il fatto costituente reato;
- soggetta al “bilanciamento” ex art. 69 c.p. nel caso di concorso eterogeneo.
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