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La regolarizzazione del ticket licenziamento non deve essere un aggravio per i professionisti

/ REDAZIONE

Martedì, 28 settembre 2021

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Con l’approfondimento pubblicato ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza la discussa circolare INPS n. 137/2021 relativa alla determinazione del contributo di licenziamento (c.d. “ticket licenziamento”), dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione (ASpI o NASpI).

La questione nasce in particolare dopo che l’INPS, in seguito a controlli, ha preso atto che la modalità di calcolo del ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta in conformità a quanto previsto dall’art. 2 comma 31 della L. 92/2012, per via della non corretta valorizzazione della base di calcolo del contributo. Quest’ultimo, in base alle disposizioni di legge, deve corrispondere al 41% del massimale mensile ASpI/NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

L’INPS ha però fornito istruzioni contrastanti sul metodo di calcolo del contributo, inizialmente determinato in base alla retribuzione imponibile (messaggi nn. 4441/2015 e 594/2018) per poi passare al massimale NASpI (circ. n. 40/2020).

Considerata la differenza tra la retribuzione imponibile e il massimale, ne deriva che l’importo del ticket di licenziamento è stato determinato – seguendo le iniziali istruzioni INPS – in misura minore rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Sul punto, in attesa che l’Istituto previdenziale fornisca le istruzioni operative di dettaglio per il recupero della contribuzione relativa ai periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circ. n. 137/2021, la Fondazione Studi auspica che la regolarizzazione possa avvenire senza ulteriore aggravio per i professionisti e le aziende in termini di adempimenti e che, soprattutto, non vengano applicate maggiorazioni.

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