Stesse regole per bollette doganali e fatture d’acquisto
Con il principio di diritto n. 13 pubblicato ieri, 29 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in dogana può essere esercitato soltanto dall’effettivo destinatario della merce importata (e utilizzata nell’ambito della propria attività).
Conformemente ai chiarimenti espressi nella circ. 17 gennaio 2018 n. 1, è stato affermato che, ai fini degli obblighi di registrazione e detrazione d’imposta, le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto; pertanto, il dies a quo dal quale decorre il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si realizzano la condizione sostanziale dell’esigibilità dell’IVA e quella, formale, del possesso della bolletta doganale.
Ne discende che la detrazione dell’IVA assolta in dogana spetta nell’anno in cui il soggetto passivo, entrato in possesso della bolletta doganale, annota la stessa nel registro acquisti ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72, facendola confluire “nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza”.
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