Consulenze su fondi di investimento esenti IVA solo se rese alla SGR autorizzata
Con la risposta a interpello n. 631 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i servizi resi da una società di consulenza nei confronti di una SGR per la gestione di fondi di investimento alternativi (FIA) possono beneficiare del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 1) del DPR 633/72.
Nel caso specifico, però, la società committente non ha ancora ottenuto l’autorizzazione a operare come SGR gestore di FIA. I servizi sono resi dall’advisor nelle fasi propedeutiche alla costituzione del fondo e alla commercializzazione dello stesso e consistono nel definire la strategia e le politiche di investimento del fondo nonché nella pianificazione e attuazione di attività connesse alla sua commercializzazione (es. organizzazione di incontri con potenziali investitori, predisposizione di documentazione informativa).
Sulla base dei principi già espressi in precedenti documenti di prassi (cfr. risposte nn. 628/2020 e 527/2021), l’Agenzia ritiene che il regime di esenzione IVA previsto per la gestione dei fondi comuni d’investimento sia applicabile anche ai servizi in parola, ma solo una volta che il committente risulterà autorizzato a operare come SGR gestore di FIA (fermo restando che il fondo in questione sia equiparabile agli OICVM secondo i principi richiamati nella risposta n. 628/2020).
Prima del rilascio dell’autorizzazione mancherebbe una connessione con la gestione del fondo e con la ratio dell’esenzione, che è quella di agevolare l’investimento in titoli tramite organismi di investimento.
Nel caso in esame, poiché la società risulta iscritta all’albo delle SGR gestori di FIA da luglio 2021, beneficiano dell’esenzione i servizi ricevuti successivamente a tale data.
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