Con lo sconto sul corrispettivo oneri per l’anticipazione da riaddebitare
Per il fornitore che applica lo sconto e cede il credito di imposta, il provento finanziario si rileva come ricavo di vendita
Mediante l’opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, il fornitore accetta di anticipare finanziariamente, al proprio committente, il beneficio rappresentato dalla detrazione “edilizia” di cui il committente avrebbe altrimenti titolo a fruire solo in dichiarazione dei redditi, a scomputo della propria IRPEF o IRES lorda, per quote costanti lungo un orizzonte temporale di 5 o 10 anni.
Nella generalità dei casi, il fornitore provvede poi alla cessione, a favore di banche e società finanziarie, del credito di imposta di cui è divenuto titolare, a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura al proprio committente.
La cessione di quel credito di imposta avviene per un valore scontato rispetto al suo valore nominale,