Indebita compensazione anche utilizzando falsi assegni per il nucleo familiare dei dipendenti
La Cassazione, nella sentenza n. 37085/2021, ha stabilito che il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000, è configurabile, alla luce dell’ampliamento delle ipotesi di compensazione previste dalle norme tributarie disposto dall’art. 17 del DLgs. 241/1997, sia nel caso di compensazione “verticale”, riguardante crediti e debiti della medesima natura, sia in caso di compensazione “orizzontale”, concernente crediti e debiti di natura diversa, purché previsti dal predetto articolo del DLgs. 241/1997.
Rileva, quindi, anche la condotta di chi porti a conguaglio importi per assegni relativi al nucleo familiare mai corrisposti ai propri dipendenti, né da questi richiesti.
La fattispecie in questione è speciale rispetto alla previsione di cui all’art. 316-ter c.p. (ipotizzabile per il fatto di avere indebitamente percepito erogazioni da parte dello Stato in termini di risparmio di spesa), prevalendo in applicazione dell’art. 15 c.p.
Nel caso di specie, peraltro, pur reputandosi la ricordata condotta rilevante come indebita compensazione, la fattispecie di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 non è sta concretamente configurata, stante il mancato superamento della prescritta soglia di punibilità.
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