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Bonus botteghe e negozi escluso per chi non è riuscito a rispettare i protocolli

/ REDAZIONE

Sabato, 16 ottobre 2021

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Il credito d’imposta botteghe e negozi, di cui all’art. 65 del DL 18/2020, relativo al mese di marzo 2020, era escluso per le imprese non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali dagli Allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020. Pertanto, esso non può trovare applicazione alle imprese che, qualificate come “essenziali” dalle citate disposizioni, si siano trovate nell’impossibilità di continuare ad esercitare l’attività, non riuscendo per ragioni obiettive a rispettare le prescrizioni contenute nel protocollo 14 marzo 2020.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 716, pubblicata ieri.

Nel caso di specie, la società istante, pur potendo continuare – in base alla previsione contenuta nell’allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020 – ad esercitare l’attività di una delle proprie divisioni commerciali, consistente nel commercio al dettaglio di prodotti di profumeria e cosmetici, si era, tuttavia, trovata nell’impossibilità oggettiva di rispettare le prescrizioni (volte a garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative e, quindi, la tutela della salute dei lavoratori e della clientela stessa) contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 e nella normativa emergenziale e, pertanto, si era vista costretta a chiudere.

Tuttavia, secondo l’Agenzia, tale elemento non è rilevante ai fini della spettanza del credito botteghe e negozi, che, per espressa previsione di legge, non può riguardare le imprese dichiarate “essenziali” dagli Allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.

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