Richiesta di esclusione dell’altro socio di una società di persone senza conflitto di interessi
La Cassazione, nell’ordinanza n. 27229/2021, ha stabilito che è da escludere che tra la società di persone e il suo socio, entrambi danneggiati dalla condotta inadempiente e scorretta dell’altro socio, possa sussistere un conflitto di interessi tale da giustificare la nomina di un curatore speciale.
In tema di rappresentanza sostanziale nel processo, infatti, va esclusa la sussistenza dei presupposti per la nomina di un curatore speciale in caso di domanda di esclusione di un socio dalla società, ai sensi dell’art. 2287 comma 3 c.c. (società costituita da due soci ed esclusione deliberata dal Tribunale su istanza di uno di essi), con contestuale domanda di risarcimento del danno a favore della società e dell’altro socio, verificandosi, in tal caso, una convergenza – e non già una incompatibilità, anche solo potenziale – di interessi tra rappresentante e rappresentato, che sola ne giustificherebbe la nomina ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
Quest’ultima norma richiede la nomina del curatore speciale all’incapace o all’ente collettivo nei casi, per quanto qui rileva, di conflitto di interessi fra rappresentato o rappresentante.
Il conflitto di interessi in questione presuppone una relazione di incompatibilità di interessi, non integrando la nozione la mera presenza di interessi fra di loro concorrenti: esiste, cioè, conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato quando i rispettivi interessi siano anche solo potenzialmente antitetici.
In particolare, in tema di rappresentanza sostanziale nel processo va ravvisata una situazione di conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato, tale da comportare la necessità della nomina d’un curatore speciale, ove sia ravvisabile un contrasto tra centro autonomo d’interessi, sia esso dotato o no di personalità giuridica, e il suo rappresentante; ovvero quando sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l’interesse del rappresentato, essendo il primo portatore d’interesse personale a un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il secondo.
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