Certificazioni linguistiche e servizi di formazione da soggetto estero esenti da IVA
Con la risposta a interpello n. 750 di ieri, l’Agenzia delle Entrate, tornando sul tema del trattamento IVA da riservare alle prestazioni educative e didattiche (cfr. consulenza giuridica n. 6/2021), chiarisce che, in presenza dei requisiti (oggettivo e soggettivo) richiesti dall’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72, dette prestazioni possono beneficiare dell’esenzione anche se rese da un soggetto non stabilito in Italia a committenti nazionali.
Il regime agevolativo di cui alla norma suindicata può infatti operare solamente se viene soddisfatto il presupposto oggettivo, individuabile nella natura didattica e formativa dei servizi resi, e contestualmente quello soggettivo secondo cui le predette prestazioni devono essere rese da soggetti riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.
Nel caso oggetto di interpello, la società istante, ente certificatore stabilito nel Regno Unito che rilascia certificazioni linguistiche e svolge attività di formazione professionale rivolta a scuole e istituti italiani, ha rilevato di aver ottenuto il riconoscimento richiesto in quanto soggetto riconosciuto dal MIUR e, fra l’altro, di essere incluso nell’elenco degli enti certificatori di lingue straniere pubblicato dal medesimo Ministero.
In base a tali considerazioni l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, quindi, sussistenti i requisiti richiesti dalla norma per l’applicazione dell’esenzione, specificando che l’istante potrà emettere fattura senza IVA dal proprio identificativo inglese indicando sulla medesima che si tratta di servizi per i quali ricorrono le condizioni per il regime di esenzione di cui all’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72 e a cui applicare il meccanismo del reverse charge secondo il successivo art. 17 comma 2.
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