Divisione ereditaria con conguagli di natura dichiarativa ai fini del registro
I conguagli devono essere operati al solo fine di «compensare» attribuzioni in natura eccedenti le quote
La divisione ereditaria, ove non operata dal testatore, può essere un momento critico, anche dal punto di vista del carico fiscale, che andrebbe considerato nella predisposizione del passaggio generazionale.
Va premesso che, in linea di principio, per il registro, la divisione configura un atto dichiarativo, da assoggettare ad imposta di registro dell’1% ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Tale impostazione non ha subito modifiche per effetto del nuovo orientamento civilistico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 7 ottobre 2019 n. 25021), che ha sancito la natura non dichiarativa della divisione. Si è ritenuto, infatti, che questo nuovo orientamento civilistico non abbia determinato conseguenze dal punto di vista fiscale, in
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