Concorso in bancarotta per la banca che stipula un mutuo con un cliente poi fallito
Il mutuo è stato usato per ripianare, nei confronti dello stesso istituto, esposizioni debitorie proprie e di un terzo
Con l’ordinanza n. 31513 depositata ieri, la Cassazione ha riconosciuto fondata la richiesta risarcitoria avanzata dal curatore nei confronti della banca che aveva stipulato con un imprenditore, poi fallito, un mutuo ipotecario, da questi immediatamente usato per ripianare, nei confronti dello stesso istituto, esposizioni debitorie proprie e di un terzo. L’operazione aveva consentito la parziale distrazione di parte della somma mutuata con l’accredito al terzo (art. 216 comma 1 n. 1 L. fall.) e la trasformazione del credito, vantato dalla banca verso l’impresa, da chirografario in privilegiato, così costituendosi la prima un titolo di prelazione in danno degli altri creditori, secondo lo schema della bancarotta preferenziale (art. 216 comma 3 L. fall.).
Soccombente nei ...