Le verifiche sostanziali evitano l’accusa di uso di fatture soggettivamente false
La società acquirente può difendersi se ha acquisito documenti che attestano che l’interposto aveva una parvenza di effettiva operatività
Il reato di utilizzo di fatture relative a operazioni false può presentarsi in due modalità. Da un lato, l’operazione documentata in fattura può essere oggettivamente inesistente ovvero non essere stata mai posta in essere (si pensi, ad esempio, ad una fattura che documenta falsamente il versamento di un corrispettivo per una consulenza che però non è mai stata svolta) o può essere soggettivamente inesistente, ipotesi che ricorre quando nella fattura, poi utilizzata nella dichiarazione, sia indicato un soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, pur se quest’ultima risulta reale.
La rilevanza penale dell’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti – che documentano, dunque, costi che il contribuente ha effettivamente sostenuto, a vantaggio di soggetti diversi
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