IVA dovuta anche in caso di fattura emessa per errore
Nell’ipotesi di emissione di una fattura contenente indicazioni errate, il soggetto passivo è tenuto a rettificare le inesattezze ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, emettendo una nota di credito e una nuova fattura corretta e procedendo alle relative annotazioni. Qualora ci si limiti all’emissione di un’ulteriore fattura, l’Amministrazione finanziaria sarà legittimata ad esigere dal soggetto passivo l’IVA per l’ammontare esposto nel documento erroneamente emesso, anche se di questo non è stato dato conto nelle scritture contabili delle parti.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 39126 depositata ieri, 9 dicembre 2021, esaminando il caso di una fattura emessa per errore in relazione ad un’operazione straordinaria di cessione, conferimento e fusione d’azienda, che era stata poi sostituita da un’altra, recante lo stesso numero identificativo, che si riferiva, però, all’operazione, effettiva, di affitto di azienda.
In generale, è osservato che l’emissione di una fattura costituisce, di per sé, indice dell’esistenza dell’operazione documentata, per cui incombe sul soggetto passivo l’onere di evidenziare, sotto il profilo contabile, che essa sia stata emessa per mero errore. Quanto alle modalità per fornire tale prova, la Cassazione impone di avere riguardo alla procedura di variazione stabilita dall’art. 26 del DPR 633/72, non assumendo rilevanza, allo scopo, la mancata annotazione della fattura nelle scritture contabili, che, comunque, non escluderebbe il rischio della relativa utilizzabilità.
Pertanto, nel caso in cui non vengano posti in essere i suddetti obblighi contabili, il soggetto passivo sarà esposto alla legittima pretesa dell’Amministrazione finanziaria che applicherà la disposizione di cui all’art. 21 comma 7 del DPR 633/72, secondo cui, ove sia emessa fattura per operazione inesistente, l’IVA è dovuta per l’intero ammontare in essa indicato, conformemente al “principio di cartolarità” (in virtù del quale, “per l’esigibilità dell’imposta, il contenuto documentale prevale sulla realtà dell’operazione”).
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