Sanzione per omissione contributiva nel caso di errata applicazione del massimale
Con il messaggio n. 4412/2021 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime sanzionatorio previsto in caso di errata applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2 comma 18 della L. 335/95.
Sul punto, si ricorda che il predetto massimale costituisce il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali e riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva riferibile a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ovvero coloro che abbiano optato per il regime contributivo.
In via preliminare, l’Istituto previdenziale ricorda che i datori di lavoro non sono in condizioni di conoscere la posizione previdenziale pregressa del dipendente, pertanto, per evitare l’applicazione di sanzioni per omessa contribuzione, occorre acquisire dai dipendenti una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996, anche derivanti da riscatti o ricongiunzioni, oppure opzioni in favore del regime contributivo ai sensi dell’art. 1 comma 23 della L. 335/95.
Ciò premesso, l’INPS chiarisce che per quanto concerne i contributi non versati per i lavoratori con anzianità contributiva antecedente al 1996 che non hanno esercitato l’opzione per il sistema contributivo, il regime sanzionatorio da applicare è quello di omessa contribuzione disciplinato dall’art. 116 comma 8, lett. a) della L. 388/2000. Per l’Istituto, infatti, non risulta ravvisabile l’intento del datore di lavoro di occultare le retribuzioni erogate, poiché le modalità di compilazione del flusso UniEmens impongono di denunciare, in apposita evidenza, il valore dell’imponibile soggetto al limite del massimale rispetto a quello eccedente il massimale stesso.
Il predetto regime sanzionatorio trova poi applicazione anche nell’ipotesi in cui i lavoratori siano in possesso di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 in seguito alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo.
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