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Utilizzabile in compensazione il bonus sponsorizzazioni sportive

/ REDAZIONE

Sabato, 11 dicembre 2021

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Con la risoluzione n. 69 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6954” per l’utilizzo in compensazione, tramite F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

L’art. 81 del DL 104/2020 convertito ha infatti previsto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.
Con il DPCM 30 dicembre 2020 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione (si veda “Istanze per il bonus sponsorizzazioni sportive con modulo ad hoc” dell’8 marzo 2020).

In particolare, l’art. 4 del citato decreto stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena lo scarto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito utilizzato non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Come anticipato, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione, la ris. n. 69/2021 ha quindi istituito il codice tributo “6954”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

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