Licenziamento nullo se l’appaltatore uscente non verifica il passaggio del lavoratore
Secondo il Tribunale di Venezia in tale ipotesi viene violato il divieto di licenziamento per motivi economici
Stante l’emergenza da COVID-19, dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del c.d. decreto “Cura Italia”, DL 18/2020), sono state introdotte norme per la salvaguardia dei posti di lavoro, consentendo la fruizione delle integrazioni salariali e imponendo il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/66 e di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/91, dunque dei licenziamenti di natura oggettiva, ossia quelli non derivanti dal comportamento dei lavoratori, ma da esigenze dell’impresa.
Sono state, però, previste deroghe, giustificate dalla cessazione definitiva dell’attività o, comunque, dalla cessazione dell’attività a causa di fallimento o di messa in liquidazione della società (purché non si
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