La delibera di nomina di sindaci ineleggibili è nulla
Per l’ineleggibilità rilevano anche i rapporti assunti all’interno di un «gruppo di fatto»
Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di ineleggibilità e decadenza dei sindaci, ex art. 2399 comma 1 lett. c) c.c., rileva anche il c.d. “gruppo di fatto”, in cui le società risultano controllate dalle medesime persone fisiche. La causa d’ineleggibilità e decadenza ivi prevista opera automaticamente e in assenza di un procedimento accertativo formalizzato; essa, inoltre, se presente al momento della nomina rende nulla la relativa delibera per avere oggetto illecito.
Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. 7755/2021.
Si ricorda che la rubrica dell’art. 2399 c.c. fa riferimento alle sole cause di ineleggibilità (e di decadenza), mentre le cause di incompatibilità sono menzionate nel comma 3 dello stesso art. 2399 c.c. In forza del ...