Il fallimento non interrompe il processo di Cassazione
L’interruzione opera solo nei gradi di merito e serve la dichiarazione del giudice tributario
Nel corso del processo tributario può capitare che il contribuente sia colpito da una sentenza di fallimento, con la conseguenza che la legittimazione processuale passa, di regola, al curatore ex art. 43 comma 1 della legge fallimentare.
Gli effetti processuali del fallimento sono diversi, però, a seconda che il giudizio penda davanti alle Commissioni tributarie oppure in Cassazione.
Per i gradi di merito, l’art. 40 del DLgs. 546/92 non prevede una specifica causa di interruzione del processo per il fallimento della parte.
Pertanto viene in rilievo l’art. 43 comma 3 del RD 267/42, che prevede l’interruzione automatica del processo per fallimento.
Vale la pena di ricordare che dal momento dell’interruzione non possono essere compiuti atti processuali, compreso il deposito ...