Il fallimento non interrompe il processo di Cassazione
L’interruzione opera solo nei gradi di merito e serve la dichiarazione del giudice tributario
Nel corso del processo tributario può capitare che il contribuente sia colpito da una sentenza di fallimento, con la conseguenza che la legittimazione processuale passa, di regola, al curatore ex art. 43 comma 1 della legge
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