Benefici convenzionali per i soci della partnership britannica
La risposta a interpello n. 17 di ieri, 12 gennaio 2022, conferma che, per i dividendi erogati da una società di capitali italiana a una partnership trasparente di diritto inglese:
- la partnership non ha titolo a fruire dei benefici della Convenzione Italia-Regno Unito (consistenti, nello specifico caso, nella riduzione della ritenuta prevista dall’art. 27 del DPR 600/73), in quanto priva di soggettività passiva sua propria e, quindi, non rientrante tra le “persone residenti” contemplate dal Trattato;
- possono, però, beneficiare della Convenzione i partner, con riferimento alla quota di reddito loro imputata, a condizione che essi siano soggetti a imposizione nel proprio Stato di residenza (rappresentato anche in questo caso dal Regno Unito) e siano i beneficiari effettivi dei proventi.
La risposta a interpello n. 17/2022 conferma che la nozione di “assoggettamento ad imposizione” è da intendersi in senso potenziale (di mera liability to tax) ed è quindi integrata laddove il partner rientri tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito nel proprio Stato di residenza.
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