Operazioni a premio per clienti titolari di partita IVA con ritenuta al 25%
La ritenuta a titolo di imposta del 25%, con facoltà di rivalsa, di cui all’art. 30 comma 2 del DPR 600/73, trova applicazione nell’ambito di un’operazione a premio organizzata per promuovere la fornitura di energia elettrica e gas naturale a clienti titolari di partita IVA (PMI o liberi professionisti, con esclusione dei soggetti con cui sono instaurati diversi rapporti contrattuali, quali consulenti, agenti, grossisti).
Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 21, pubblicata ieri, infatti, i premi in natura ricevuti sinallagmaticamente per effetto della stipulazione e dell’attivazione del contratto di fornitura con la società promotrice dell’iniziativa sono riconducibili a una delle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR; più in particolare, rientrerebbero nelle categorie del reddito d’impresa o di lavoro autonomo poiché i destinatari dell’operazione utilizzano l’energia somministrata nell’ambito della loro attività professionale, deducendone il relativo costo.
Essendo prevista la rivalsa facoltativa, la ritenuta non è deducibile ai fini IRES e IRAP nell’ipotesi in cui la società promotrice non intenda esercitarla (art. 99 comma 1 del TUIR).
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