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Bancarotta fraudolenta per l’omessa tenuta della contabilità, ma solo con dolo specifico

/ REDAZIONE

Sabato, 15 gennaio 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 1089/2022, ha ribadito come anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili possa integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/1942.
La norma incriminatrice, infatti, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione del patrimonio o del volume d’affari dell’imprenditore, a maggior ragione intende punire anche colui che non abbia istituito la suddetta contabilità, seppure solo per una parte della vita dell’impresa.

Peraltro, occorre prestare particolare attenzione all’elemento soggettivo, dovendosi ritenere che l’omessa tenuta della contabilità integri gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo qualora si accerti che scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori.
Diversamente, infatti, risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella analoga sotto il profilo materiale, prevista dall’art. 217 comma 2 del RD 267/1942, e punita sotto il titolo di bancarotta semplice documentale.

Per la sussistenza del reato fraudolento, dunque, il dolo necessario non è quello generico, ma quello specifico che caratterizza la prima parte dell’incriminazione in oggetto, ovvero che la condotta sia supportata dal fine di recare pregiudizio ai creditori.

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