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Presunzione di esterovestizione non valida se la società estera non detiene partecipazioni

/ REDAZIONE

Martedì, 18 gennaio 2022

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Con risposta a interpello n. 27 di ieri, 17 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al perimetro di applicazione della disposizione volta a contrastare il fenomeno delle c.d. “esterovestizioni”, contenuta nell’art. 73 comma 5-bis del TUIR.

Tale norma introduce una presunzione legale relativa di localizzazione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società ed enti non residenti che detengono direttamente partecipazioni di controllo in società di capitali ed enti commerciali residenti, se:
- sono, a loro volta, controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio italiano;
- ovvero sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo di gestione, composto in prevalenza da soggetti residenti in Italia.

Al riguardo, l’Agenzia evidenzia che la norma ha ad oggetto le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia.
Avendo riguardo al caso prospettato all’Agenzia, non risultava che la società avesse partecipazioni in società italiane; pertanto, nel presupposto che la medesima non svolga la funzione di holding, l’art. 73 comma 5-bis del TUIR non trova applicazione.

Conseguentemente, nel caso di specie, non risulta necessaria l’ulteriore valutazione circa la “prevalenza” dei consiglieri residenti in Italia rispetto a quelli residenti all’estero.

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