Il saldo attivo di rivalutazione rimane in capo al conferente
La risposta a interpello n. 46 di ieri, 21 gennaio 2022, conferma la natura di azienda, in virtù del nesso funzionale esistente tra i vari beni e diritti, di un ramo composto da beni materiali e immateriali, contratti, accordi, convenzioni, autorizzazioni, licenze, rapporti di lavoro subordinato, partecipazioni e debiti.
Il conferimento di tale azienda in un’altra società risulta, quindi, soggetto alle disposizioni dell’art. 176 del TUIR e avviene in regime di neutralità fiscale.
Posto che alcuni dei beni sono stati rivalutati ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, l’Agenzia delle Entrate conferma che il conferimento d’azienda, proprio in virtù del regime di neutralità, se effettuato nel quadriennio 2021-204 non determina il venir meno degli effetti della rivalutazione, non essendo l’operazione produttiva di plusvalenze imponibili.
Pur se la società conferitaria assume quale costo dei beni quello comprensivo della rivalutazione, la riserva in sospensione d’imposta rimane in capo alla società conferente.