ACCEDI
Domenica, 7 settembre 2025

NOTIZIE IN BREVE

Fatture per operazioni in regime OSS con codice natura «N3.2»

/ REDAZIONE

Mercoledì, 9 marzo 2022

x
STAMPA

Nella giornata di ieri, Assosoftware ha fornito nuove indicazioni con riguardo alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate in regime One Stop Shop o Import One Stop Shop, aggiornando una delle FAQ pubblicate sul proprio sito nella sezione “Monitor fatturazione elettronica”.

In precedenza, l’Associazione aveva suggerito di indicare nell’eventuale e-fattura emessa solo l’importo imponibile con codice natura “N7” (per operazioni con IVA assolta in altro Stato membro), riportando l’IVA o nel campo relativo alla descrizione o agli altri dati gestionali, o nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice “N2.2” (“Non soggette – Altri casi”).

Con l’aggiornamento diffuso ieri, Assosoftware ha integrato la FAQ già pubblicata specificando che:
- l’importo dell’IVA potrebbe anche essere indicato nel campo imponibile con codice natura “N1” (“Esclusa ex art. 15 del DPR 633/72”);
- qualora l’operatore intenda conteggiare le vendite a distanza in regime OSS nel plafond IVA, dovrà indicare nella fattura il codice natura “N3.2” (“Non imponibili – Cessioni intracomunitarie”), facendo confluire le operazioni nel rigo VE30, campo 3 della dichiarazione annuale, ossia tra le cessioni intracomunitarie che concorrono al plafond.
Si rileva, peraltro, che l’Agenzia delle Entrate, con riferimento a quest’ultima fattispecie, ha escluso l’utilizzo del codice “N7”, ritenendo valido solo l’utilizzo del codice “N3.2” (cfr. risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum 2022).

Un ulteriore aggiornamento alla FAQ di Assosoftware riguarda gli obblighi INTRASTAT. L’Associazione, infatti, richiamando le istruzioni alla compilazione dei nuovi modelli (cfr. determinazione Agenzia delle Dogane e monopoli n. 493869/2021), ha ribadito che per le operazioni effettuate nell’ambito dei regimi speciali, anche qualora sia emessa fattura, non occorre presentare gli elenchi riepilogativi.

TORNA SU