Confisca obbligatoria e retroattiva per chi acquista da una cartiera
Confisca per equivalente legittima solo laddove non sia possibile la confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto del reato
In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal DLgs. 74/2000 deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena.
Tale obbligatorietà è sancita dall’art. 12-bis del citato decreto, così come introdotto dal DLgs. 158/2015. La medesima obbligatorietà – salvo che per il reato di occultamento o distruzione dei documenti contabili ex art. 10 del DLgs. 74/2000 – vale anche per i fatti illeciti commessi anteriormente al 2015, stante l’identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione attuale e la previgente fattispecie, prevista dall’art. 322-ter c.p., richiamato dall’art. 1 comma 143 della L. 244/2007
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