Meritevolezza del consumatore tra le condizioni di ammissibilità della proposta
Con la disciplina introdotta dal DL 137/2020 convertito, il concetto di colpa grave non si discosta però dall’interpretazione ante modifica
Il Tribunale di Catania 5 marzo 2021 ha dichiarato inammissibile una proposta di piano del consumatore, per difetto del requisito della meritevolezza.
Il decreto ha il pregio di aver posto in essere uno scrupoloso confronto tra la previgente e attuale disciplina sulla meritevolezza nella procedura di piano del consumatore. Anteriormente alla L. 176/2020, il giudizio intorno alla meritevolezza del consumatore si consumava soltanto in fase di omologa del piano e il giudice delegato aveva l’onere, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del L. 3/2012, di escludere che il debitore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che avesse colposamente determinato il proprio stato di sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito, non proporzionato
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