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Mercoledì, 4 ottobre 2023 - Aggiornato alle 6.00

CONTABILITÀ

La revoca dei marchi rivalutati nel bilancio 2020 non è un cambiamento di criterio

Il «disconoscimento» della rivalutazione non può essere riconducibile nemmeno a una correzione di errore

/ Fabrizio BAVA, Alain DEVALLE e Fabio RIZZATO

Martedì, 29 marzo 2022

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L’art. 1 commi 622-624 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha modificato la deducibilità fiscale dei marchi rivalutati nel bilancio 2020 in ottemperanza all’art. 110 del DL 104/2020 convertito, allungando la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento a un periodo non superiore, per ciascun periodo di imposta, a un cinquantesimo del maggior valore imputato a seguito della rivalutazione.
A fronte di tale modifica, il contribuente ha la possibilità di “accettare” l’allungamento del beneficio fiscale, “disconoscere” la rilevanza fiscale della rivalutazione con conseguente rimborso dell’imposta sostitutiva già versata (ovvero utilizzo in compensazione) oppure mantenere invariata la deducibilità fiscale in una quota non superiore a un diciottesimo

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